Chiarimenti Agenzia delle Entrate sulla tassazione della RITA
Si informa che l’Agenzia delle Entrate nel dicembre 2021 ha chiarito che l’aliquota di tassazione delle somme erogate a titolo di RITA continua a decrescere in funzione dell’anzianità di iscrizione al Fondo, per il cui computo si tiene conto anche del periodo di erogazione della rendita medesima. Quindi l’aliquota applicata è pari al 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno di iscrizione al sistema della previdenza complementare oltre il 15° anno, fino ad un minimo del 9%.
Effetto diretto di quanto precede è che le rendite, la cui prima rata è stata disinvestita entro dicembre 2020, sono state assoggettate, a partire dall’anno fiscale successivo a quello di avvio della rateizzazione, ad imposizioni fiscali maggiori rispetto a quelle dovute. Pertanto gli Iscritti possono presentare istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 38, del d.P.R. n. 602/1973, delle eventuali maggiori ritenute applicate.
Il Fondo è a disposizione per la produzione di eventuali attestazioni che l’Agenzia delle Entrate dovesse richiedere; le richieste potranno essere inviate alla casella [email protected].