Le prestazioni della Sezione a Prestazione Definita – Parte E (ex Fondo Gino Caccianiga)

Questa sezione è rivolta agli iscritti all’ex Fondo di Previdenza Gino Caccianiga,  secondo quanto previsto nel Regolamento da incorporazione – Parte E.

 

Contribuzione

L’aliquota contributiva tempo per tempo vigente è applicata alla retribuzione pensionabile di ciascun Iscritto in servizio percepita mensilmente, e consta, come da Regolamento da incorporazione – Parte E), di una quota a carico dell’azienda e una a carico dell’Iscritto.

 

Quota Iscritto

Quota Azienda

Aree Professionali e Quadri I e II

0,50%

15,40%

Quadri III e IV

1%

14,90%

Dirigenti
 

2%

13,90%


Le prestazioni del Fondo sono:

a) la prestazione pensionistica integrativa, determinata secondo le norme contenute nello Statuto approvato con D.P.R. 28.1.1977 n. 40, erogata a coloro che hanno optato per l’applicazione di tale normativa;

b) la prestazione pensionistica aggiuntiva, determinata secondo le norme previste nel Regolamento da incorporazione – Parte E).

 

La prestazione pensionistica aggiuntiva consiste:

  1. nella pensione aggiuntiva diretta a favore dell’Iscritto, previa risoluzione del  rapporto di lavoro, a condizione di aver raggiunto un minimo di cinque anni di anzianità di servizio utile nonchè il diritto alla liquidazione della pensione da parte dell’INPS.
    NB. Nel caso in cui manchi il requisito della contestuale percezione della pensione INPS, all’Iscritto che cessa dal servizio è data facoltà di chiedere il differimento della pensione aggiuntiva fino al conseguimento della pensione INPS.
  2. nella pensione aggiuntiva indiretta ai Superstiti dell’Iscritto in servizio, in caso di morte di quest’ultimo;
  3. nella pensione aggiuntiva di reversibilità ai Superstiti del Pensionato, in caso di morte di quest’ultimo.
    NB. Le aliquote percentuali della pensione aggiuntiva diretta applicabili ai Superstiti, le esclusioni e le cessazioni, sono quelle previste tempo per tempo dalle norme INPS.

 

Cessazione dal servizio senza diritto alla pensione aggiuntiva

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro senza che sussista per qualsiasi motivo, il diritto alla pensione aggiuntiva, viene liquidata all’Iscritto o agli eredi, la somma corrispondente ai contributi versati dallo stesso, maggiorati degli interessi composti al tasso legale tempo per tempo in vigore.

In alternativa alla suddetta liquidazione, all’Iscritto è consentito il trasferimento della medesima somma presso altro Fondo Pensione o forme pensionistiche individuali.

Anche all’Iscritto che alla data di cessazione dal servizio abbia diritto alla pensione diretta, immediata o differita, è riconosciuta la facoltà di richiedere, in alternativa alle prestazioni pensionistiche, la somma corrispondente ai contributi versati dallo stesso, maggiorati degli interessi composti al tasso legale tempo per tempo in vigore.

 

Per la modulistica si rimanda all’apposita sezione.