Le prestazioni della Sezione a Prestazione Definita – Parte G (ex CRT)
Questa sezione è rivolta agli iscritti all’ex Fondo Pensioni per il Personale della ex Cassa di Risparmio di Torino – Banca CRT S.p.A., secondo quanto previsto nel Regolamento da incorporazione – Parte G:
- Tutti i Dipendenti della ex Banca CRT S.p.A. già iscritti al Fondo ex esonerativo alla data del 31 dicembre 1990, in servizio alla data del 30 giugno 2002 (iscritti in servizio).
Si considerano in servizio alla data del 30 giugno 2002 anche i Dipendenti predetti che per effetto di accordi di mobilità, pur avendo cessato il rapporto di lavoro con la ex Banca CRT S.p.A. prima di tale data per passare alle dipendenze di altre Aziende o Società, abbiano mantenuto l’iscrizione al Fondo. - I titolari di pensione diretta del Fondo alla data del 31 dicembre 1990 nonché gli iscritti al Fondo che siano cessati successivamente o che cessino l’attività lavorativa avendo maturato i requisiti previsti dal complesso delle disposizioni di legge e di Statuto tempo per tempo in vigore (iscritti in quiescenza).
Sono pensionati i titolari di pensioni del Fondo indirette o di reversibilità e gli aventi causa degli iscritti e degli iscritti in quiescenza
Contribuzione
L’aliquota contributiva tempo per tempo vigente è applicata alla retribuzione pensionabile di ciascun iscritto percepita mensilmente, e consta, come da Regolamento da incorporazione – Parte G), di una quota a carico dell’azienda e una a carico dell’iscritto.
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Quota Iscritto |
Quota Azienda |
Aree Professionali |
0,990% |
5,710% |
Quadri I e II |
1,733% |
4,967% |
Quadri III e IV |
1,980% |
4,720% |
Dirigenti |
2,228% |
4,472% |
Le prestazioni del Fondo sono:
a) il trattamento integrativo di quiescenza:
Per l’iscritto
cessato il rapporto di lavoro, in possesso dei requisiti per l’accesso all’analogo trattamento a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.) e con decorrenza dello stesso, a condizione che sussistano almeno 20 anni di iscrizione e contribuzione al Fondo, 60 mesi nel caso di inabilità o di invalidità al lavoro riconosciuta dall’A.G.O. L’eventuale revisione dello stato invalidante da parte dell’ A.G.O., successivo all’acquisizione della prestazione di invalidità a carico del Fondo, non pregiudica il diritto alla prestazione, già acquisito, da parte del Fondo, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 dell’articolo 3 del Regolamento da incorporazione parte G).
In tutti i casi, ai fini dell’erogazione della prestazione a carico del Fondo, l’iscritto dovrà presentare, entro la data di cessazione del rapporto di lavoro, domanda di pensione al Fondo e all’INPS il cui ammontare annuo è determinato dalla somma di 3 quote calcolate come indicato nel Regolamento da incorporazione parte G).
• quota A) relativa alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993 da Statuto,
• quota B) relativa alle anzianità contributive maturate nel periodo dal 1° gennaio1993 al 31 dicembre 1995 determinata secondo le norme dettate dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modificazioni e integrazioni;
• quota C) relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 1996 calcolata con le norme tempo per tempo vigenti presso l’A.G.O.
A norma dell’articolo 4, punto 2 del Decreto Legislativo 20 novembre 1990, n. 357, la quota di pensione a carico del Fondo viene determinata come differenza tra il trattamento complessivo e la pensione o quota di pensione a carico dell’A.G.O.
Per i superstiti
in possesso dei requisiti per l’accesso all’analogo trattamento a carico dell’A.G.O. e nella stessa percentuale riconosciuta (es. Coniuge 60%, figlio minore o studente in corso legale degli studi 20%).
I superstiti che hanno diritto a prestazioni del Fondo devono presentare domanda di pensione al Fondo e all’INPS.
b) il mantenimento della posizione
in caso di cessazione del rapporto di lavoro, senza aver maturato il diritto alle prestazioni previste dal precedente punto a) l’iscritto può mantenere la posizione presso il Fondo, se in possesso di una anzianità contributiva minima pari ad almeno 20 anni, con diritto ad una prestazione integrativa differita al momento della liquidazione della pensione a carico dell’A.G.O.
c) il trasferimento presso altro fondo pensione complementare
in caso di cessazione del rapporto di lavoro, senza aver maturato il diritto alle prestazioni previste dal precedente punto a) l’iscritto, a seguito di idonea domanda può contestualmente trasferire ad altro fondo complementare la posizione previdenziale determinata come indicato nel Regolamento da incorporazione parte G).
d) il riscatto
in caso di cessazione del rapporto di lavoro, senza aver maturato il diritto alle prestazioni previste dal precedente punto a) e senza trasferimento ad altro fondo complementare, l’iscritto può riscattare la posizione previdenziale determinata come indicato nel Regolamento da incorporazione parte G).
Per la modulistica si rimanda all’apposita sezione.
La Capitalizzazione
A domanda dell’iscritto in quiescenza potrà essere liquidata in capitale una quota del trattamento integrativo iniziale di pensione erogato e posto a carico del Fondo, in misura non superiore al 50% del trattamento medesimo.
Il capitale liquidabile è uguale all’importo annuo della quota di pensione da convertire in capitale, moltiplicata per il coefficiente previsto dalla tabella qui riportata secondo le previsioni riportate nel Regolamento da incorporazione parte G).
Età |
Uomini |
Donne |
Età |
Uomini |
Donne |
20 |
19,826 |
20,405 |
46 |
15,165 |
16,361 |
21 |
19,722 |
20,311 |
47 |
14,897 |
16,122 |
22 |
19,611 |
20,213 |
48 |
14,623 |
15,874 |
23 |
19,495 |
20,111 |
49 |
14,342 |
15,619 |
24 |
19,375 |
20,006 |
50 |
14,056 |
15,357 |
25 |
19,251 |
19,896 |
51 |
13,766 |
15,087 |
26 |
19,120 |
19,782 |
52 |
13,472 |
14,810 |
27 |
19,983 |
19,664 |
53 |
13,175 |
14,526 |
28 |
18,839 |
19,542 |
54 |
12,875 |
14,254 |
29 |
18,691 |
19,413 |
55 |
12,573 |
13,933 |
30 |
18,536 |
19,280 |
56 |
12,270 |
13,625 |
31 |
18,375 |
19,142 |
57 |
11,965 |
13,309 |
32 |
18,207 |
18,999 |
58 |
11,659 |
12,987 |
33 |
18,034 |
18,850 |
59 |
11,350 |
12,660 |
34 |
17,855 |
18,696 |
60 |
11,040 |
12,324 |
35 |
17,668 |
18,537 |
61 |
10,729 |
11,978 |
36 |
17,474 |
18,371 |
62 |
10,419 |
11,628 |
37 |
17,274 |
18,199 |
63 |
10,107 |
11,272 |
38 |
17,068 |
18,021 |
64 |
9,793 |
10,911 |
39 |
16,854 |
17,837 |
65 |
9,476 |
10,544 |
40 |
16,634 |
17,647 |
66 |
9,161 |
10,172 |
41 |
16,407 |
17,450 |
67 |
8,847 |
9,978 |
42 |
16,172 |
17,247 |
68 |
8,525 |
9,423 |
43 |
15,929 |
17,037 |
69 |
8,197 |
9,051 |
44 |
15,680 |
16,820 |
70 |
7,870 |
8,681 |
45 |
15,426 |
16,594 |
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La domanda di liquidazione in capitale deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di decorrenza della pensione a carico del Fondo.